16 Luglio 2018
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con comunicato del 25 giugno 2018, ha reso noto che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, il decreto contenente le disposizioni attuative applicative del credito d’imposta, istituito dalla Legge di bilancio per il 2018, per le spese di formazione 4.0.
Si tratta di un beneficio a cui possono accedere tutte le imprese residenti in Italia, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalle dimensioni, dal regime contabile adottato e dal sistema di determinazione del redito al fine del calcolo delle imposte. Come comunicato dal MISE, il credito d’imposta per la formazione 4.0 ha la funzione di stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale dipendente nelle materie che hanno per oggetto le tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal Piano Nazionale Impresa 4.0, le cosiddette “tecnologie abilitantiâ€.
Quali sono i vantaggi previsti per le imprese?
Quale formazione rientra nel credito d’imposta?
Gli ambiti della formazione finanziabile sono elencati all’art. 1 comma 48 della Legge 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di bilancio), si tratta delle “attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0:
applicate in ambiti quali la vendita, il marketing, l’informatica, le tecniche e le tecnologie di produzione.
Tutta la formazione legata agli investimenti in beni funzionali alla trasformazione tecnologica elencati nell’Allegato A del Piano Nazionale Industria 4.0 è agevolabile dall’anno d’imposta 2018.
Come si accede al credito d’imposta?
Nel Decreto del 22 giugno 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato le disposizioni applicative per la gestione del credito d’imposta. Le attività di formazione sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente previsto e disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali, o integrazioni di essi, depositati presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente e che, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa, sia rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolate, con indicazione dell’ambito di applicazione delle conoscenze acquisite dal dipendente, con riferimento alle stesse attività formative: vendita e marketing, informatica, tecniche e tecnologie della produzione.
Il comma 50 dell’art. 1 della Legge di bilancio per il 2018 prevede che il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese agevolabili e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Il credito d’imposta è utilizzabile solo ed esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, presentando il mod. F24 esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione.
Marzola Isabella
Coder Area Lavoro Emilia-Romagna