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Stato di disoccupazione e offerta congrua di lavoro

24 Luglio 2018

Importante novità per chi è disoccupato: le offerte di lavoro devono essere “congrue”; il rifiuto solo per giustificato motivo

In base all’articolo 19 del D.Lgs. 150/2015 sono definiti “disoccupati” i soggetti che, oltre a dichiarare la propria immediata disponibilità a prestare attività lavorativa (c.d. DID), confermano la propria volontà di impegnarsi nella ricerca di un lavoro sottoscrivendo un patto, il cosiddetto “patto di servizio personalizzato”.

Il 14 luglio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 10 aprile 2018, che ha evidenziato il concetto di “congruità” dell’offerta di lavoro specificando esattamente in che modo debba essere considerata e precisamente essa varia in base a:

  • durata dello stato di disoccupazione;
  • coerenza tra l’offerta di lavoro proposta e le competenze maturate effettivamente dal soggetto disoccupato;
  • distanza del luogo di lavoro dal domicilio del soggetto con la valutazione dei tempi di trasporto attraverso l’utilizzo dei mezzi pubblici.

La durata dello stato di disoccupazione può, poi, essere considerato e valutato a seconda dei vari casi, in base alle seguenti casistiche:

  • periodo di disoccupazione compreso tra zero e sei mesi;
  • periodo di disoccupazione compreso tra sei e dodici mesi;
  • periodo di disoccupazione oltre i dodici mesi.

Come deve essere l’offerta di lavoro?

Per quanto concerne, invece, l’offerta di lavoro bisogna evidenziare che anch’essa deve rispettare alcuni requisiti precisi, qui di seguito indicati:

  • rispetto della qualifica, mansioni, luogo e orario di lavoro;
  • si deve riferire ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o in somministrazione della durata minima di tre mesi;
  • deve essere a tempo pieno o con un orario non inferiore all’80% di quello dell’ultimo contratto di lavoro;
  • deve prevedere una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi.

E per chi percepisce la Naspi…

Si precisa inoltre che per i percettori dell’indennità di disoccupazione (NASPI) l’offerta di lavoro proposta deve necessariamente prevedere una retribuzione maggiore di almeno il 20% rispetto all’indennità percepita nell’ultimo mese precedente.

Anche le distanze contano

In merito, infine, al requisito della distanza tra il luogo di lavoro e il domicilio del soggetto disoccupato, è utile rilevare che per i soggetti che sono in stato di disoccupazione per un periodo fino a dodici mesi, l’offerta di lavoro è compatibile quando il luogo di lavoro rientra in un raggio di 50 km di distanza dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile con i mezzi pubblici in circa 80 minuti.

I parametri di valutazione in merito alla distanza dal luogo di lavoro aumentano per i soggetti che si trovano in stato di disoccupazione da più di un anno che dovranno spostarsi a meno che il luogo di lavoro offerto superi la distanza di 80 km o non sia raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici in meno di 100 minuti.

Se tale luogo non è raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici le distanze vengono ridotte del 30%.

C’è chi dice no

Si precisa, infine, che il rifiuto da parte del soggetto disoccupato di un’offerta di lavoro congrua può avvenire solo in presenza di un giustificato motivo che deve essere assolutamente comunicato al Centro per l’Impiego entro due giorni lavorativi dalla presentazione dell’offerta di lavoro.

I motivi di rifiuto di una congrua offerta di lavoro possono essere sintetizzati nel seguente modo:

  • accertato e documentato stato di malattia;
  • stato di gravidanza;
  • gravi motivi familiari documentati o certificati;
  • ogni impedimento comprovato in modo oggettivo o cause di forza maggiore.

Andrea Musile Tanzi

CODER Area Lavoro Emilia-Romagna

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