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Decreto legge 87/2018: dignità poca, perplessità tanta

02 Agosto 2018

Ha avuto inizio da pochi giorni il percorso parlamentare di conversione del decreto cd Dignità, cammino che si preannuncia travagliato visto l’altissimo numero di emendamenti presentati da tutte le opposizioni di governo.

Il primo provvedimento del neo Ministro Luigi Di Maio è stato accolto con scetticismo da più parti riuscendoa unire in un unico frontesia il presidente di CONFINDUSTRIA Vincenzo Boccia, sia Susanna Camusso Segretario Generale della CGIL (preoccupata dalla reintroduzione dei VOUCHER) e non lasciando entusiasta nemmeno il Presidente dell’INPS Tito Boeri.

Le perplessità, a partire dalla scelta della effettiva necessità ed urgenza tipica del Decreto Legge, si concentrano sulla efficacia delle misure previste per contrastare la precarietà in cui molti lavoratori sono costretti a vivere.

Ma vediamo quali sono le principali “misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” contenute nel testo:

  • ll primo contratto a tempo determinato potrà avere una durata massima di 12 mesi se stipulato senza causale (ovvero la motivazione tecnica che induce a stipulare un rapporto a termine); il primo contratto potrà essere stipulato con un tetto massimo di 24 mesi se viene prevista da subito la causale.
  • Dopo i primi 12 mesi “acausali”, si potrà rinnovare il contratto per un massimo di altri 12 mesi, ma con l’obbligo di indicare la causale.
  • Il numero delle proroghe possibili nei contratti a termine diminuisce da 5 a 4 fermo restando la durata massima di 24 mesi; alla sesta proroga il contratto si intende a tempo indeterminato.

Le cause del contratto a termine possono essere le seguenti:

  • temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, o per esigenze sostitutive;
  • connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
  • relative alle attività stagionali (art. 21, comma 2) e a picchi di attività.

I contratti rinnovati avranno un ulteriore costo contributivo dello 0,5%, ad ogni rinnovo, da aggiungere all’1,4% già previsto per i contratti a tempo determinato dalla riforma Fornero.

Stretta anche sui licenziamenti nei contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti.Se il licenziamento non è pergiustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo,o giusta causa l’indennità spettante al lavoratore, sale da un minimo di 6 (prima era 4) ad un massimo di 36 mensilità (in precedenza 24).

Nato dalla condivisibile idea di favorire il ricorso a contratti di lavoro più stabili la prima bocciatura al decreto è contenuta nella stessa relazione tecnica allegata. Nella stessa si prevede una perdita di 8.000 contratti di lavoro a tempo determinato all’anno per i prossimi 10 anni; per capire se questo porterà ad un aumento dei contratti di lavoro a tempo indeterminato tutti -disoccupati e lavoratori precari in testa- sono in trepidante e fiduciosa attesa.

Alberto Bagnaro

Coordinatore Nazionale Sviluppo Politiche Attive Gesfor s.r.l.

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