Destinazione del TFR e previdenza complementare nella Legge di Bilancio 2026: tra automatismi, scelte guidate e nuova responsabilità informativa

La Legge di Bilancio 2026 segna un passaggio rilevante nel percorso di rafforzamento della previdenza complementare, intervenendo su alcuni snodi essenziali del sistema delineato dal D.Lgs. 252/2005. Non si tratta di una riforma organica che riscrive l’intero impianto normativo, bensì di un intervento mirato, selettivo, che modifica il funzionamento concreto di alcuni meccanismi chiave: l’adesione alle forme pensionistiche complementari, la destinazione del TFR, gli obblighi informativi, le modalità di erogazione delle prestazioni e, non da ultimo, il perimetro applicativo del Fondo di Tesoreria INPS.

Il filo conduttore dell’intervento è chiaro: rafforzare il secondo pilastro previdenziale come strumento compensativo rispetto alla progressiva riduzione delle prestazioni garantite dalla previdenza obbligatoria. La tecnica normativa adottata non impone un obbligo generalizzato di adesione alla previdenza complementare, ma ridisegna l’equilibrio tra libertà di scelta individuale e indirizzo pubblico delle decisioni previdenziali, introducendo automatismi più incisivi e, parallelamente, un rafforzamento degli obblighi informativi posti a carico del datore di lavoro.
Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2026, termine funzionale a consentire l’adeguamento delle istruzioni di vigilanza e delle fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari. È una tempistica che, pur dilazionando l’efficacia delle norme, impone fin da ora una riflessione operativa, soprattutto in relazione al ruolo della consulenza del lavoro e alla gestione dei rapporti di prima assunzione.

Il cambiamento più significativo riguarda il superamento del tradizionale meccanismo del silenzio-assenso in favore di un modello di adesione automatica alla previdenza complementare. Nel sistema previgente, l’adesione del lavoratore discendeva dalla mancata manifestazione di volontà entro un termine predeterminato, con effetti prevalentemente limitati al conferimento del TFR maturando alla forma pensionistica individuata dalla contrattazione collettiva o, in via residuale, dalla normativa regolamentare. La Legge di Bilancio 2026 supera questa logica meramente omissiva e introduce un automatismo genetico: per i lavoratori di prima assunzione del settore privato, con esclusione dei lavoratori domestici, l’iscrizione a una forma pensionistica complementare diventa la regola generale, operando ex lege, indipendentemente da un comportamento inerte del lavoratore.
Il mutamento non è soltanto terminologico. Alla adesione automatica non consegue più il solo conferimento del TFR maturando, ma, di regola, anche l’applicazione della contribuzione prevista dalle fonti istitutive e dalla contrattazione collettiva. In questo modo, l’effetto previdenziale dell’adesione risulta rafforzato, incidendo non solo sulla gestione del TFR ma sull’intero assetto contributivo del rapporto di lavoro.

Il legislatore, tuttavia, si arresta prima di introdurre una forma di previdenza complementare obbligatoria in senso stretto. È infatti prevista la possibilità per il lavoratore di esercitare un diritto di opt-out entro sessanta giorni dalla data di assunzione. In tale arco temporale, il lavoratore può scegliere di mantenere il TFR secondo il regime ordinario previsto dall’art. 2120 c.c., oppure di destinarlo a una forma di previdenza complementare diversa da quella individuata automaticamente. Resta ferma, inoltre, la possibilità di aderire in un momento successivo a una forma pensionistica complementare, anche dopo avere inizialmente esercitato l’opzione di mantenimento del TFR in azienda.

L’adesione automatica presuppone, quale passaggio preliminare, l’individuazione della forma pensionistica destinataria. A questo fine, il legislatore recupera, con alcuni adattamenti, i criteri già utilizzati nel precedente sistema. In presenza di un solo fondo pensione negoziale applicabile in azienda, l’adesione automatica opera a favore di tale forma. In caso di pluralità di fondi astrattamente applicabili, il criterio prioritario è rappresentato dalla maggioranza delle adesioni: l’iscrizione automatica confluisce nel fondo al quale risulti iscritto il maggior numero di lavoratori dell’impresa. È fatta salva la possibilità di deroga tramite accordi collettivi specificamente dedicati alla previdenza complementare, ai quali viene riconosciuta una funzione di coordinamento e adattamento alle peculiarità del contesto aziendale. In assenza di criteri applicabili, l’adesione automatica confluisce nella forma pensionistica complementare residuale individuata dalla normativa regolamentare.

L’automatismo comporta la devoluzione dell’intero TFR maturando alla forma pensionistica individuata, nonché l’applicazione della contribuzione ordinaria. Tuttavia, anche in questo ambito, la disciplina introduce importanti correttivi. È esclusa l’obbligatorietà della contribuzione a carico del lavoratore nel caso in cui la retribuzione annua lorda risulti inferiore al valore dell’assegno sociale, al fine di evitare effetti distorsivi sui redditi più bassi. Inoltre, il lavoratore può scegliere, entro sessanta giorni dall’assunzione, di destinare alla previdenza complementare solo una quota del TFR maturando, nei limiti e secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva applicabile. Il sistema conserva così spazi di modulazione affidati alla volontà individuale, seppure concentrati in un arco temporale ristretto e caratterizzati da una maggiore complessità decisionale.

In coerenza con l’automatismo introdotto, la Legge di Bilancio 2026 interviene anche sul versante delle politiche di investimento dei fondi pensione. I contributi e il TFR conferiti in forza dell’adesione automatica devono essere destinati a linee di investimento ispirate al modello life-cycle, fondato su una differenziazione dei profili di rischio in funzione dell’età anagrafica e dell’orizzonte temporale dell’adesione. L’obiettivo è quello di garantire una maggiore esposizione al rischio per i lavoratori più giovani, in un’ottica di rendimento di lungo periodo, e una progressiva riallocazione verso strumenti più prudenti con l’avvicinarsi dell’età pensionabile.
L’intensificazione degli automatismi rende centrale il tema dell’informazione. La Legge di Bilancio modifica gli obblighi informativi previsti dal D.Lgs. 252/2005, attribuendo al datore di lavoro un ruolo decisivo nella fase di ingresso del lavoratore nel sistema previdenziale complementare. Al momento della prima assunzione, il datore è tenuto a fornire un’informazione completa sugli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare, sul funzionamento dell’adesione automatica, sulla forma pensionistica destinataria e sulle opzioni esercitabili entro i termini stabiliti.

Per i lavoratori non di prima assunzione, l’obbligo informativo si concentra sulla verifica di eventuali adesioni già in essere e sulla possibilità di indicare la forma pensionistica cui destinare il TFR maturando. In mancanza di indicazioni entro sessanta giorni dall’assunzione, opera nuovamente il meccanismo di adesione automatica. In entrambi i casi, l’informazione non assume un ruolo meramente formale, ma diventa elemento sostanziale del sistema, incidendo direttamente sugli effetti previdenziali prodotti dalle scelte espresse o dall’inerzia del lavoratore.
La disciplina delle prestazioni rappresenta l’altro grande ambito di intervento della Legge di Bilancio 2026. Viene innalzata dal 50 al 60 per cento la quota massima del montante finale liquidabile in capitale al momento della maturazione del diritto a pensione. La modifica amplia sensibilmente la possibilità di fruizione immediata delle risorse accumulate, rendendo la previdenza complementare più attrattiva come strumento di risparmio flessibile, ma riducendo al contempo la quota necessariamente destinata alla conversione in rendita.

Accanto a questa modifica, viene introdotto un modello alternativo di erogazione delle prestazioni fondato su una rendita a durata definita. In tale modello, la prestazione non è corrisposta per tutta la vita dell’aderente, ma per un numero di anni predeterminato, pari alla vita attesa residua al momento dell’esercizio dell’opzione. Il montante accumulato viene progressivamente utilizzato lungo il periodo stimato, con ricalcoli annuali che tengono conto dell’andamento del montante residuo, dei rendimenti e dei costi di gestione. Ne deriva una prestazione dinamica, destinata ad esaurirsi al termine del periodo programmato.
La disciplina consente inoltre prelievi liberamente determinabili entro il limite delle rate della rendita a durata definita già maturate e non incassate, nonché l’erogazione frazionata del montante per un periodo non inferiore a cinque anni. In tutte queste ipotesi, il montante residuo continua a essere investito presso la forma pensionistica complementare anche durante la fase di erogazione, e, in caso di morte del beneficiario, è riscattato dai soggetti designati.

Alle nuove prestazioni si applica un regime fiscale di favore, fondato su ritenute a titolo d’imposta con aliquote ridotte in funzione della durata della partecipazione alla previdenza complementare. La leva fiscale viene ulteriormente rafforzata mediante un incremento, seppur contenuto, del plafond di deducibilità dei contributi versati ai fondi pensione. L’aumento rappresenta più un segnale politico che una vera e propria riforma dell’incentivazione fiscale, coerente con un contesto di finanza pubblica improntato alla prudenza.
Infine, la Legge di Bilancio interviene sulla disciplina del Fondo di Tesoreria INPS, modificando temporaneamente la soglia dimensionale che impone al datore di lavoro il versamento del TFR a tale Fondo. Per il prossimo biennio, la soglia occupazionale viene innalzata, per poi essere ridotta a partire dal 2032. Il requisito dimensionale deve essere verificato sulla base della media annuale dei dipendenti dell’anno solare precedente, introducendo un criterio di calcolo che richiede un attento monitoraggio dell’andamento occupazionale.

Nel complesso, l’intervento della Legge di Bilancio 2026 ridisegna il rapporto tra automatismi e libertà di scelta nella previdenza complementare, attribuendo un ruolo centrale all’informazione e alla consulenza. In questo nuovo assetto, il commercialista del lavoro ed il consulente del lavoro sono chiamati a svolgere una funzione che va oltre la mera gestione degli adempimenti: diventa presidio di consapevolezza previdenziale, guida delle scelte iniziali e garante della correttezza informativa. È in questa dimensione, più che negli automatismi normativi, che si gioca la reale efficacia della riforma e la sua capacità di incidere in modo duraturo sulle prospettive previdenziali dei lavoratori.

Luca Canale

Commercialista del Lavoro, socio fondatore dello Studio Canale & Associati. Componente della Commissione Lavoro e Previdenza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Dipartimento Area Lavoro del CNDCEC, nonché del Tavolo tecnico INAIL. Arbitro Senior del T.A.I.L.S. (Tribunale Arbitrale dell’Impresa, del Lavoro e dello Sport). Presidente Provinciale di Napoli della Confederazione dello Sport e Consigliere Regionale ASC Campania.

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