Negli ultimi anni il lavoro agile è stato spesso percepito come una leva organizzativa flessibile, quasi “leggera”, capace di adattarsi alle esigenze aziendali senza particolari complessità. Una modalità utile, veloce, talvolta anche improvvisata.
Oggi, però, questo approccio non è più sostenibile.
Le recenti modifiche normative intervenute nel 2026 segnano un cambio di passo netto: il lavoro agile non è più solo organizzazione del lavoro, ma è a tutti gli effetti un tema di sicurezza sul lavoro, con responsabilità precise, obblighi concreti e soprattutto conseguenze in caso di omissione.
Il punto centrale di questa evoluzione è chiaro: quando la prestazione lavorativa esce dai locali aziendali, non esce dalla responsabilità del datore di lavoro. Cambia il contesto, ma non cambia il principio di tutela.
La novità più rilevante introdotta dalla Legge 11 marzo 2026, n. 34 è proprio questa: l’informativa sulla sicurezza diventa lo strumento cardine attraverso cui il datore di lavoro adempie ai propri obblighi.
Non si tratta più di un documento accessorio o formale, ma di un presidio sostanziale, attraverso il quale si trasferiscono al lavoratore conoscenze, consapevolezza e responsabilità operative.
In questo nuovo scenario, il lavoro agile smette di essere una “zona grigia” e diventa un ambito pienamente integrato nel sistema prevenzionistico del D.Lgs. 81/2008.La prima grande riflessione riguarda il cambio di prospettiva: la sicurezza non è più legata al luogo di lavoro, ma alla modalità di esecuzione della prestazione.
Questo significa che il datore di lavoro non può più limitarsi a gestire la sicurezza all’interno dell’azienda, ma deve governare un contesto che, per sua natura, sfugge al controllo diretto: l’abitazione del lavoratore, spazi privati, ambienti variabili.
Ed è proprio qui che si inserisce il ruolo dell’informazione.
L’informativa, infatti, non è un semplice documento da consegnare, ma diventa il mezzo attraverso cui il datore di lavoro “trasferisce” la sicurezza al lavoratore, rendendolo parte attiva del sistema di prevenzione.
Non a caso, la normativa prevede che tale informativa debba individuare i rischi generali e quelli specifici connessi allo svolgimento della prestazione in modalità agile, con particolare attenzione all’utilizzo dei videoterminali.
Ed è proprio analizzando i rischi che emerge il vero cambiamento culturale.
Il lavoro agile non elimina i rischi: li trasforma.
Non ci troviamo più di fronte a rischi “classici” legati all’ambiente produttivo, ma a una nuova tipologia di rischi spesso sottovalutati:
- rischi ergonomici e posturali, legati a postazioni non adeguate;
- affaticamento visivo e fisico, dovuto all’uso prolungato di videoterminali;
- rischi organizzativi e psicosociali, come stress, isolamento e difficoltà di separazione tra vita privata e lavoro;
- rischi domestici, spesso invisibili ma concreti (cavi, spazi non idonei, illuminazione inadeguata);
- rischi legati alla sicurezza dei dati, sempre più rilevanti.
Questi elementi, che spesso sfuggono alla percezione immediata, rappresentano oggi il cuore della prevenzione nel lavoro agile.
A fronte di questo scenario, emerge una domanda fondamentale: cosa deve fare davvero il datore di lavoro oggi?
Non basta più attivare lo smart working con un accordo.
Non basta più “consentire” la prestazione da remoto.
Serve un approccio strutturato.
Il datore di lavoro deve:
- fornire un’informativa completa, chiara e aggiornata sui rischi;
- garantire che il lavoratore sia effettivamente informato e consapevole;
- integrare le procedure aziendali con la gestione del lavoro agile;
- formalizzare correttamente gli accordi individuali;
- adottare strumenti concreti di verifica e responsabilizzazione.
In questo contesto, strumenti operativi come checklist e procedure assumono un valore decisivo.
Non sono meri allegati burocratici, ma veri strumenti di prevenzione.
Un esempio concreto è rappresentato dalla checklist operativa che il lavoratore può compilare per verificare la propria postazione e il proprio comportamento.
Elementi come postazione adeguata, illuminazione, sicurezza elettrica, utilizzo corretto degli strumenti, gestione delle pause e segnalazione dei rischi diventano indicatori concreti di un sistema di sicurezza efficace. Ma il vero salto culturale riguarda il lavoratore.
Nel lavoro agile, il lavoratore non è più solo destinatario di tutela, ma diventa parte attiva del sistema di sicurezza.
È chiamato a:
- rispettare le indicazioni ricevute;
- adottare comportamenti corretti;
- segnalare eventuali situazioni di rischio;
- gestire in modo responsabile strumenti, tempi e ambiente di lavoro.
Questo principio di cooperazione è già presente nel D.Lgs. 81/2008, ma nel lavoro agile assume una dimensione ancora più concreta e determinante.
Un ulteriore elemento di rilievo è rappresentato dal rafforzamento del regime sanzionatorio.
L’inserimento dell’obbligo informativo tra le disposizioni sanzionate del D.Lgs. 81/2008 evidenzia chiaramente che non siamo più di fronte a un adempimento formale, ma a un obbligo sostanziale, la cui omissione può generare responsabilità rilevanti.
Questo aspetto segna un passaggio decisivo:
la sicurezza nel lavoro agile non è più “soft”, ma è pienamente vincolante.
In questo scenario, cambia anche il ruolo del consulente del lavoro.
Non si tratta più solo di supportare l’azienda nella predisposizione di documenti, ma di accompagnarla in un vero processo di evoluzione organizzativa.
Il consulente diventa:
- presidio tecnico e normativo;
- guida nella gestione dei rischi;
- supporto nella costruzione di modelli organizzativi coerenti;
- elemento chiave nella prevenzione del contenzioso.
Il lavoro agile, oggi, non può più essere gestito in modo approssimativo.
È una modalità che richiede consapevolezza, struttura e responsabilità.
Per le aziende significa ripensare i propri modelli organizzativi.
Per i lavoratori significa assumere un ruolo attivo nella propria sicurezza.
Per i professionisti significa guidare questo cambiamento con competenza e visione.
La vera sfida non è applicare una norma.
La vera sfida è cambiare il modo di pensare il lavoro.
Perché nel lavoro agile, più che altrove, la sicurezza non si impone:
si costruisce, insieme.

Luca Canale
Commercialista del Lavoro, socio fondatore dello Studio Canale & Associati. Componente della Commissione Lavoro e Previdenza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Dipartimento Area Lavoro del CNDCEC, nonché del Tavolo tecnico INAIL. Arbitro Senior del T.A.I.L.S. (Tribunale Arbitrale dell’Impresa, del Lavoro e dello Sport). Presidente Provinciale di Napoli della Confederazione dello Sport e Consigliere Regionale ASC Campania.
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